Mobbing

Il fenomeno del Mobbing può essere definito “come l’attuazione, all’interno di un ambiente lavorativo, di condotte intese ad emarginare, discriminare, screditare e perseguitare un dipendente. Anche l’aggressione sistematica e continuativa che viene attuata contro un lavoratore con diverse modalità e gradualità e con chiari intenti discriminatori dal datore di lavoro o da un suo preposto o da un superiore gerarchico oppure dai suoi colleghi, può configurarsi come mobbing”. Il Mobbing si concretizza dunque attraverso una molteplicità di comportamenti e di forme che, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: l’emarginazione del soggetto attraverso l’ostilità e la non comunicazione; le continue critiche sull’operato; la diffusione di maldicenze; l’assegnazione di compiti dequalificanti; la compromissione dell’immagine del soggetto davanti ai colleghi e superiori. L’assenza di un’autonoma disciplina legislativa del mobbing, ha demandato alla giurisprudenza il compito di definire le tutele del lavoratore mobbizzato, compito che, è stato, ed è ancora oggi, assolto dalla stessa in modo estremamente cauto e restrittivo, riconoscendo la fattispecie di mobbing, e il diritto al relativo risarcimento del danno, solo in presenza di elementi specifici ed imprescindibili quali la sistematicità, il protrarsi nel tempo delle condotte vessatorie la molteplicità delle stesse  e l’intento volutamente persecutorio del mobber, onde prevenire azioni pretestuose, e quindi infondate ed evitare, al contempo, lo svilimento del potere direttivo di cui il datore di lavoro è comunque titolare.

Bossing

ll Bossing è una forma di Mobbing verticale che viene messa in atto da un superiore ai danni di un suo sottoposto. In parole povere il Bossing si concretizza in una serie di atti che determinano una penalizzazione o un’umiliazione ingiustificata del dipendente ad opera di un proprio superiore per tramite dei vantaggi della propria posizione. Il superiore deve in questo caso mettere in atto una serie di comportamenti che tendono a sfavorire in maniera selettiva la persona. Per essere considerato Bossing a tutti gli effetti gli Atti Persecutori devono essere prodotti per una durata congrua di tempo. Con ciò si intende che per venirsi a configurare una situazione di Mobbing di questo tipo si deve produrre più di una occorrenza di azioni penalizzanti.

 

Straining

Invece con il termine Straining si intende una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno un’azione, che oltre ad essere stressante, perché protratta nel tempo,  ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo. Un esempio di Straining è rappresentato dal Demansionamento, o da tutte quelle situazioni che implicano un forzato stato di isolamento”. Nella nostra legislazione, spetta al lavoratore che si sente vittima di mobbing provare che il datore di lavoro ha messo in atto nei suoi confronti azioni vessatorie; ciò rendeva difficile decidere di fare causa all’azienda, non essendo stati stabiliti per legge dei parametri che potessero dare la possibilità di valutare con una certa sicurezza il danno lavorativo. La Suprema corte con una recente sentenza (10037/2015) ha risolto questo problema stabilendo quali requisiti devono sussistere affinché un dipendente possa iniziare una vertenza contro il proprio datore di lavoro.