INFORTUNIO SUL LAVORO

L’INAIL definisce Infortunio sul Lavoro ogni Incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la Morte, l’Inabilità Permanente o l’Inabilità Assoluta temporanea per più di tre giorni.Causa violenta significa che l’evento scatenante l’infortunio deve essere improvviso, con azione intensa e concentrata nel tempo e deve danneggiare l’integrità psicofisica del lavoratore. L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio-temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

Il Datore di Lavoro non è responsabile dell’Infortunio sul Lavoro

Se il datore di lavoro ha agito correttamente rispettando tutte le norme sulla sicurezza, l’infortunio può avvenire o per fatalità o per colpa del lavoratore stesso.

In questi casi, nei quali cioè non c’è un responsabile o, se c’è, è il lavoratore stesso (ad esempio, perchè è stato imprudente nell’utilizzo di uno strumento di lavoro), l’INAIL gli corrisponde comunque un indennizzo che compensa (almeno in parte) il danno biologico patito e, nei casi più gravi, anche le conseguenze patrimoniali subite.

Il Datore di Lavoro è responsabile dell’Infortunio sul Lavoro

Se il datore di lavoro (o un altro suo dipendente), invece, ha la colpa o la responsabilità dell’infortunio occorso al lavoratore (ad esempio per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, o per non aver adeguatamente vigilato sul loro rispetto da parte degli altri dipendenti, ecc.), l’infortunato potrà ottenere, oltre all’indennizzo INAIL, il risarcimento integrale di tutti i danni subiti (tra i quali, ad es., il danno morale, il danno esistenziale, ecc.), secondo parametri e criteri adottati in ambito civilistico. 

Il lavoratore che subisce un Infortunio sul lavoro ha diritto, comunque, alla retribuzione, a ciò si aggiunga, potenzialmente il diritto al risarcimento di una serie di danni; più precisamente il lavoratore ha diritto di chiedere al datore di lavoro quello che si definisce il danno differenziale, che consiste nel danno ulteriore rispetto all’indennizzo ricevuto dall’INAIL.

  • Parte della retribuzione spettante al lavoratore per tutto il periodo in cui rimane infortunato.
  • Se il lavoratore subisce una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra lo 0% e il 5% di Invalidità Permanente, l’INAIL non pagherà alcunché a titolo di danno biologico.
  • Se il lavoratore subisce una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%, l’INAIL pagherà un capitale in un’unica soluzione a titolo di danno biologico.
  • Se il lavoratore subisce una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 16% e il 100%, l’INAIL pagherà una pensione destinata a indennizzare sia il danno biologico patito che la diminuita capacità di produrre reddito subita dal lavoratore infortunato.
  • In caso di morte l’INAIL pagherà una rendita agli aventi diritto (coniuge, figli minori), l’assegno funerario e un beneficio una tantum ai superstiti.

L’indennizzo per spese sanitarie e protesiche. È bene quindi ricordare che l’INAIL non indennizza tutti i danni patiti dai lavoratori infortunati o, nei casi di infortuni mortali, dai loro familiari. Ha però il grande pregio di erogare comunque delle prestazioni economiche in loro favore anche nel caso in cui la responsabilità di quanto accaduto ricada interamente in capo al dipendente infortunato (magari per disattenzione, negligenza o imprudenza).  Il lavoratore però, a seguito dell’infortunio, potrebbe avere diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, siano essi temporanei o permanenti. In questo caso, a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale), l’INAIL interverrà, per il solo danno biologico permanente ma solo se questo se questo è minimo del 6%. Sotto tale percentuale, l’INAIL non erogherebbe l’indennizzo. Quindi fino al 5% di danno permanente, l’INAIL interviene per il danno patrimoniale (retribuzioni), ma non interviene per il danno non patrimoniale. Oltre la percentuale del 6% in su, l’INAIL indennizza il lavoratore per il danno non patrimoniale permanente, ma non riconosce il danno non patrimoniale temporaneo né il danno morale né quello esistenziale. La parte che l’INAIL non copre può essere richiesta al datore di lavoro. In caso di giudizio contro il datore di lavoro, al fine di riconoscere il danno differenziale il giudice individua il danno subito dal lavoratore in tutte le sue componenti, sia patrimoniali  che non patrimoniali, sottraendo successivamente da questo il danno liquidato dall’INAIL. Il Giudice condannerà il datore di lavoro a pagare la differenza (danno differenziale).